Bova Marina, 02 Febbraio 2016
OGGETTO : Costituzione Associazione “ Amillei e Rogò “
STATUTO
Sport, Territorio, Arte, Cultura, Cittadinanza.
COSTITUZIONE
Art. 1
(Denominazione – Sede – Durata)
È tra essi soggetti fondatori Pietro Francesco CRISEO, Patricia PEREIRA da SILVA, Pietro Francesco Eder PEREIRA da SILVA CRISEO, è costituita un'Associazione denominata " Amillei e Rogò " più semplicemente indicata qui di seguito anche "AmiR".
E’ una libera Associazione di fatto, apartitica e aconfessionale, con durata illimitata nel
tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice
civile, nonché dal presente Statuto.
- L’Associazione ha, alla data della costituzione, la sede sociale e legale in : Bova Marina ( RC ) via Monte Cucco,20
FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 2
(Scopi e Attività)
I fini associativi e assistenziali sono lo studio, la pratica, la diffusione, in forma individuale e collettiva, dell’arte contemporanea, dell’emancipazione, dell’assistenza e dello sviluppo del territorio nonché l’ausilio e lo svago alle persone anziane attraverso tutte quelle iniziative necessarie per il raggiungimento di dette finalità:
a) Facilitare la pratica artistica attraverso il reperimento degli spazi e dei mezzi necessari;
b) Riqualificare e valorizzare aree del territorio attraverso la creazione di laboratori artigianali, artistici, sportivi e luoghi di scambio culturale;
c) Promuovere e favorire scambi culturali e rapporti di collaborazione con altre associazioni,
con altri enti e/o organismi, locali, nazionali ed internazionali;
d) Creare una collezione di opere d’arte di qualsiasi forma ed espressione al fine di tutelare e
promuovere l’arte contemporanea, prestando particolare attenzione alla produzione artistica
degli associati.
e) L’Associazione ha per fini la qualificazione, l’integrazione, l’assistenza, il miglioramento professionale, sociale ed artistico dei suoi soci nei campi della cultura, del sociale, dello spettacolo, del turismo, dell’animazione, della comunicazione, della scienza e dell’arte in generale; la realizzazione, la pratica e la valorizzazione delle iniziative e dei servizi della cultura, dello spettacolo, delle arti, e della mutua assistenza fra i popoli, nonché la diffusione e la promozione di attività di ordine generale e sociale su tutto il territorio nazionale.
L’Associazione promuove ed organizza, senza alcuna finalità lucrativa, manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, di animazione ed artistiche e partecipa ad esse con propri soci, se promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati; promuove ed organizza convegni, dibattiti, stages, conferenze, concorsi, premi, ecc.; promuove ed organizza corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale di musica, canto, moda, recitazione, danza, pittura, fotografia ed animazione.
L’associazione, con i propri soci, offre assistenza amministrativa e logistica a stranieri nel territorio italiano
L’Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini statutari, svolgerà attività editoriale, letteraria, e musicale, curando la pubblicazione e la diffusione gratuita di periodici, bollettini di informazione, giornali, materiale audiovisivo e libri nei settori di interesse, rivolti anche ai non soci, per la diffusione e la divulgazione della sua attività e di quella dei suoi soci. Per l’attuazione dei propri scopi, l’Associazione potrà assumere od ingaggiare artisti, gruppi musicali, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all’Associazione.
f) Facilitare la pratica e lo sviluppo delle scienze a livello professionale e artigianale con corsi tecnici in: Elettrotecnica, Elettronica, Energia Solare, Fisica, meccanica, robotica, informatica, scienza medica, medicina e quanto attiene ad ogni attività artigianale del settore e dei vari settori merceologici : parrucchiere, sarto, calzolaio, fabbro, ecc.
Nello specifico l’Associazione organizza:
a) Attività culturali (mostre, laboratori artistici, laboratori scientifici, conferenze, dibattiti, proiezione di film e documentari);
b) Attività promozionali (diffusione delle attività culturali ed artistiche attraverso i mezzi di
comunicazione quali internet, TV, radio; pubblicazione di cataloghi, di un bollettino di informazione e di aggiornamento sulle arti, le scienze, gli artisti e gli specialisti coinvolti nelle attività dell’associazione);
c) Attività didattiche e di formazione artistica e scientifica (corsi di preparazione e di perfezionamento delle relative tecniche, seminari di studio, gruppi di ricerca);
d) Attività assistenziali nell’ambito della ricerca e ottenimento di documentazioni e pratiche allo scopo di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana ;
e) L’Associazione potrà istituire delle sezioni distaccate sul territorio nazionale se ritenute
opportune al raggiungimento degli scopi sociali.
SOCI
Art. 3
(Ammissione)
Tutti i soci avranno diritto a partecipare alla vita dell’Associazione e dovranno presentare domanda al Consiglio Direttivo che avrà facoltà di accettarla o respingerla senza obbligo di rendere nota la motivazione, secondo i criteri dettati dal regolamento interno. La domanda sarà corredata dalla dichiarazione di accettazione dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi Sociali.
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi Sociali, secondo le competenze statutarie ed ha un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri soci che con terzi. I soci maggiorenni avranno uguale diritto di voto per l’approvazione e le modifiche statutarie e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi. Tutti i soci potranno essere eletti nelle cariche sociali, senza alcun tipo di esclusione. L’eleggibilità agli organi amministrativi dell’Associazione sarà libera, con il principio del voto singolo e con la sovranità dell’assemblea dei soci. Sarà data pubblicità alle convocazioni assembleari, alle relative deliberazioni, ai bilanci e ai rendiconti. Potranno essere soci dell’Associazione anche gli Enti e le persone giuridiche che ne condividono gli scopi, mediante l’istituto dell’affiliazione, con modalità che saranno stabilite dal regolamento interno. Il numero dei soci è illimitato. E’ esclusa la partecipazione temporanea all’Associazione. Ai soci non è riconosciuto alcun emolumento, a qualsiasi titolo, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.
I soci hanno diritto a partecipare gratuitamente alle attività dell’Associazione. A copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall’Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai soci interessati ad esse.
- I soci si suddividono in soci attivi, soci ordinari, soci sostenitori, soci onorari.
SOCI ATTIVI: sono definiti anche Soci Effettivi in quanto contribuiscono alla realizzazione
degli scopi sociali attraverso la vigilanza e la salvaguardia dello spirito fondante dell'Associazione.
Sono chiamati a partecipare attivamente alla progettazione ed alla attuazione delle
attività promosse.
SOCI ORDINARI: sono coloro che per la propria attività di lavoro, studio, svago, interesse
culturale, condividono gli scopi sociali dell’Associazione.
SOCI SOSTENITORI: sono tutti coloro che non sono obbligati a partecipare all’attività dell’Associazione ma che la sostengono volontariamente con contributi finanziari o di altra natura.
SOCI ONORARI: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo
perché l’Associazione si ritiene onorata di annoverarli fra i propri soci per ragioni connesse alla loro professione o al loro prestigio. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota.
- Le persone fisiche che vogliono aderire all’Associazione devono:
a) Compilare il modulo d’ iscrizione indirizzato al Consiglio Direttivo indicando il nome, il
cognome, i dati anagrafici, la professione, l'indirizzo, la Categoria di Socio, la data di ammissione
e autorizzando il trattamento dei propri dati personali.
I Soci Attivi devono fornire via e-mail anche la biografia aggiornata delle mostre (formato
pdf) e minimo 5 foto degli ultimi lavori (formato jpg, 1024 pixel lato maggiore);
b) Versare la quota di ammissione ed i contributi annuali eventualmente richiesti.
- Le persone giuridiche, le associazioni, sia pubbliche che private, che vogliono aderire
all’Associazione devono:
a) Presentare apposita domanda indirizzata al Consiglio Direttivo indicando la ragione sociale,
allegando la delibera dell’organo competente da cui risulti che si approva il presente Statuto,
ed indicando il soggetto delegato a rappresentarla;
b) Versare la quota di ammissione ed i contributi annuali eventualmente richiesti.
- Le domande di ammissione di nuovi soci saranno sottoposte al Consiglio Direttivo, il quale li valuterà, senza l’obbligo di motivazione. Per l’ammissione dei nuovi soci è necessario che il Consiglio Direttivo si esprima, positivamente, con una maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
c) Dalla presentazione della domanda e fino all’accettazione al richiedente è riconosciuta la qualifica di “Aspirante”.
La qualifica di socio ha durata annuale, essa si rinnova automaticamente con il pagamento della quota per l’anno successivo senza necessità di presentare un’ ulteriore domanda.
La domanda di ammissione potrà essere presentata in ogni momento dell’esercizio sociale, e la relativa quota potrà essere ridotta in proporzione alla durata con decisione del C.D.
Qualora l’Aspirante non abbia provveduto al versamento contestuale della quota sarà tenuto
ad effettuarlo non oltre 5 giorni dalla data di comunicazione – anche verbale – dell’avvenuto accoglimento della domanda.
Il rigetto della domanda comporta la restituzione della quota, se preventivamente versata.
Contro il diniego di Associazione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri dell’Associazione entro trenta giorni dalla comunicazione.
Art. 4
(Tesseramento)
- Le quote sono diversificate in base alle Categorie di Socio:
SOCI ATTIVI euro 50
SOCI ORDINARI euro 10
SOCI SOSTENITORI euro 90, possono anche versare una ulteriore donazione
SOCI ONORARI gratuita
I Soci Ordinari e i Soci Sostenitori potranno iscriversi durante il corso dell’anno sociale e la
tessera avrà validità dal giorno di iscrizione fino allo stesso giorno dell’anno successivo.
I Soci Attivi potranno iscriversi durante il corso dell’anno sociale e la tessera avrà validità fino
al 31 dicembre dell’anno stesso. Il rinnovo dovrà essere effettuato obbligatoriamente nel
gennaio dell’anno successivo.
Art. 4- bis
(Modifiche alla qualifica di socio)
Le cancellazioni e le nuove iscrizioni ed i passaggi dalla categoria di soci onorari e/o ordinari vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e devono essere annotati nell’apposito libro in ordine cronologico e controfirmati dal Presidente o da un Consigliere.
Art. 5
(Diritti dei soci)
- Ai Soci Attivi riuniti in assemblea spetta il diritto di eleggere gli organi sociali e di approvare
le modifiche statutarie e dei Regolamenti.
- I Soci hanno diritto di informazione e di controllo sulle attività dell’Associazione.
- Tutti i Soci hanno diritto di accesso ai locali sociali, alle manifestazioni promosse dall'Associazione, alla frequenza di corsi organizzati dall'Associazione e, in generale, a tutte le iniziative di cui l'Associazione si fa promotrice.
Art. 6
(Doveri dei soci)
- Ciascun socio deve:
a) - Rispettare le norme contenute nell'Atto Costitutivo, nello Statuto, negli eventuali Regolamenti
ed in tutte le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
b) - Tenere una condotta irreprensibile ed evitare qualsiasi comportamento che possa gettare
discredito sull’Associazione o sui suoi rappresentanti;
c) - Cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l'Associazione si è costituita, sotto il
coordinamento del Consiglio Direttivo.
d) - Versare la quota associativa annuale proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata dall’Assemblea Ordinaria non oltre i termini di approvazione del bilancio preventivo per permettere la copertura dei costi di gestione. Il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.
Art. 7
(Decesso - Dimissioni – Esclusione)
- La qualità di Socio si perde:
a) - Per decesso;
b) - Per recesso, con effetto dall’anno sociale successivo a quello in cui il recedente ne dà
comunicazione;
c) - Per esclusione, quando esistano gravi ragioni, tra le quali rientra il comportamento non
conforme ai doveri stabiliti dal presente Statuto e dai Regolamenti approvati dall’Assemblea,
tra i quali il ritardato pagamento della quota sociale annuale. L’esclusione è insindacabile.
- Il socio recedente o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio associativo, e rimarrà comunque
debitore delle quote sociali di sua competenza.
- La quota di ammissione e le ulteriori quote e/o contributi versati sono acquisiti definitivamente
al Patrimonio Comune.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 8
(Indicazione degli organi)
- Sono organi dell’Associazione:
a) L’Assemblea dei Soci
b) Il Consiglio Direttivo
c) Il Presidente
d) Il Vicepresidente
e) Il Segretario
f) Il Tesoriere
g) Il Collegio dei Probiviri
h) Il Collegio dei Revisori
i) Il Presidente Onorario
L’ASSEMBLEA
Art. 9
(Composizione)
- L’Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta
gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i Soci Attivi, ognuno dei quali ha diritto
ad un voto. Ogni Socio può farsi rappresentare per delega esclusivamente da un altro Socio.
- I Soci Ordinari, Sostenitori e Onorari partecipano all’Assemblea Ordinaria.
- Alle assemblee possono partecipare eventuali soggetti terzi che siano stati formalmente invitati
per l’occasione dal Presidente.
Art. 10
(Presidenza dell’Assemblea)
- L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, ovvero, in caso di sua assenza,
dal Vicepresidente ed in subordine da persona eletta dall’Assemblea medesima.
- Spetta al Presidente controllare la regolarità della convocazione e delle deleghe, nonché
verificare il diritto di partecipazione dei Soci al voto.
Art. 11
(Convocazione)
- L’Assemblea deve essere convocata mediante e-mail o telefono contenente l’ordine del
giorno. Ciascun socio sarà avvisato almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la
riunione. Nello stesso avviso può essere fissata una seconda convocazione per una data successiva,
qualora la prima adunanza non si sia potuta validamente svolgere.
- Per la validità dell’Assemblea, in prima convocazione, deve essere presente personalmente
o per delega, almeno la metà più uno dei soci che hanno diritto al voto, in seconda convocazione,
qualunque sia il numero degli Associati presenti.
- L’Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.
Art. 12
(Assemblea Ordinaria)
- L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno due volte all’anno e può tenersi in
qualunque luogo.
- Le deliberazioni saranno validamente assunte se approvate dalla maggioranza dei presenti;
in caso di parità di voto, prevale quello di chi presiede l’Assemblea.
- L’Assemblea Ordinaria, provvede a:
a) Eleggere gli organi sociali;
b) Approvare il bilancio preventivo ed il programma annuale delle attività dell’Associazione;
c) Approvare il bilancio consuntivo e la relazione annuale sull’attività dell’Associazione;
d) Approvare i programmi delle attività da svolgere;
e) Nominare il Presidente Onorario dell’Associazione;
f) Nominare l'eventuale Consiglio dei Revisori dei conti;
g) Nominare l'eventuale Consiglio dei Probiviri.
- Il verbale dell’Assemblea Ordinaria sarà riportato nell’apposito Libro e dovrà essere firmato
dal Presidente dell’Assemblea, dal Segretario o, in caso di sua assenza, dalla persona designata
a fungere da segretario della riunione.
- Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
Art. 13
(Assemblea Straordinaria)
- L’Assemblea Straordinaria si riunisce per deliberare:
a) Le proposte che ne hanno determinato la convocazione;
b) Le modificazioni delle norme statutarie;
c) I Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo che potranno disciplinare sia dettagliati
aspetti delle attività da svolgere che regole interne di carattere organizzativo;
d) Lo scioglimento dell’Associazione.
- Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno la maggioranza dei Soci Attivi ed il
voto favorevole della maggioranza dei presenti.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 14
(Composizione e Poteri)
- Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di quattro ad un massimo di quindici
membri, eletti dall’Assemblea Ordinaria. I suoi componenti durano in carica un anno e sono
rieleggibili.
- Ai componenti del Consiglio Direttivo vengono attribuite le cariche di Presidente, Vicepresidente,
Segretario e Tesoriere.
- Spetta al Consiglio Direttivo la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
In particolare è compito del Consiglio Direttivo:
a) Concordare al suo interno il programma delle attività da perseguire nei limiti delle finalità
sociali, da sottoporre poi all’approvazione dell’Assemblea;
b) Eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
c) Procedere alla compilazione di eventuali Regolamenti per il buon funzionamento dell’Associazione nel rispetto degli scopi statutari, da sottoporre poi all’approvazione dell’Assemblea;
d) Predisporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo unitamente alla relazione annuale
dell’attività;
e) Conferire deleghe a singoli membri dell’Associazione o a terzi;
f) Nominare speciali Gruppi di Lavoro permanenti o temporanei per lo studio e l’esecuzione
di particolari compiti;
g) Esaminare le proposte dei Gruppi di Lavoro e degli Associati;
h) Stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci, da sottoporre poi all’approvazione dell’Assemblea;
i) Deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
l) Proporre all’Assemblea l’esclusione dei Soci.
- Il Consiglio si riunisce sia nella sede della Associazione che altrove, tutte le volte che il Presidente
lo giudichi necessario. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, nel caso di sua assenza dal Vicepresidente.
- L’avviso di convocazione deve essere comunicato tramite e-mail o telefono almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione.
- Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il
voto di chi presiede la riunione.
- Di ogni riunione deve essere redatto verbale su apposito Libro, custodito presso la sede dell’Associazione.
- Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio
si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.
- In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un componente del Consiglio Direttivo, il
Consiglio stesso sceglie un nuovo consigliere tra i Soci Attivi che dura in carica per lo stesso
periodo residuo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.
IL PRESIDENTE
Art. 15
(Elezione – Durata – Funzioni)
- Il Presidente è nominato dall’Assemblea Ordinaria ed assume la rappresentanza legale e la
firma dell’Associazione. Dura in carica un anno ed è rieleggibile.
- In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi viene sostituito, anche nella
rappresentanza legale dell’Associazione, dal Vicepresidente.
- In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria
amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
VICE - PRESIDENTE
Art. 16
(Elezione – Durata – Funzioni)
- Il Vicepresidente è eletto dall’Assemblea Ordinaria e sostituisce il Presidente in tutte le sue
funzioni. Dura in carica un anno ed è rieleggibile.
- In caso di assenza o di impedimento del Vicepresidente, questi viene sostituito in ogni suo
compito, anche nella rappresentanza legale dell’Associazione, da un consigliere designato
dal Consiglio Direttivo.
TESORIERE - SEGRETARIO
Art. 17
(Elezione – Durata – Funzioni)
- Il Segretario ed il Tesoriere sono nominati dall’Assemblea Ordinaria. Durano in carica un
anno e sono rieleggibili.
- Il Segretario dipende direttamente dal Presidente e provvede sotto la sua vigilanza a quanto
necessario per l’amministrazione, l’organizzazione ed il funzionamento dell’Associazione.
- Al Segretario cura:
a) Il tesseramento e la tenuta del registro degli Associati;
b) L’aggiornamento degli associati sulle attività promosse dall’Associazione;
c) La stesura dei verbali del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea;
d) L’archivio delle attività svolte dall’Associazione.
- Il Tesoriere cura:
a) La contabilità dell'Associazione;
b) Il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo e
dell'Assemblea dei Soci.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 18
(Elezione – Durata – Funzioni)
- L’Assemblea dei Soci può nominare, se ritenuto necessario, il Collegio dei Probiviri che vigila
sull’andamento della gestione economica ed organizzativa dell’Associazione. E’ composto
da tre membri che durano in carica un anno e sono rieleggibili.
- Il Collegio ha il compito di esaminare qualunque controversia sorga in merito alla esecuzione
e/o interpretazione del presente Statuto. Delibera dunque sulle controversie tra gli Associati,
tra questi e l'Associazione, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi. Tali controversie
escludono ogni altra giurisdizione e saranno decise con equità e senza formalità di procedure.
COLLEGIO DEI REVISORI
Art. 19
(Elezione – Durata – Funzioni)
- L’Assemblea dei Soci può nominare, se ritenuto necessario, il Collegio dei Revisori che
controlla la situazione patrimoniale dell'Associazione e riferisce all'Assemblea un rendiconto
sulla gestione morale e finanziaria dell'Associazione. E’ composto da tre membri che durano
in carica un anno e sono rieleggibili.
PRESIDENTE ONORARIO
Art. 20
(Elezione – Durata – Funzioni)
- Il Presidente Onorario è nominato dall’Assemblea.
PATRIMONIO
Art. 21
(Risorse economiche)
- Il Patrimonio dell’Associazione è costituito dal Fondo Comune che garantisce la disponibilità
delle risorse finanziarie necessarie sia per il funzionamento dell’Associazione che per lo
svolgimento delle sue attività.
- Il Fondo Comune risulta costituito da:
a) Quote associative dei soci;
b) Contributi annuali e straordinari dei soci quando deliberati;
c) Contributi di privati;
d) Contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, ed altre persone fisiche e giuridiche;
e) Contributi di organismi internazionali;
f) Donazioni e lasciti testamentari;
g) Sponsorizzazioni;
h) Rimborsi derivanti da convenzioni;
i) Entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali e/o occasionali;
l) Entrate derivanti da servizi prestati dall'Associazione;
m) Avanzi di gestione;
n) Versamenti dei Soci del 5% sul prezzo base delle opere vendute durante le mostre;
o) La collezione di opere d’arte;
p) Beni mobili ed immobili ricevuti in dono o acquisiti dall'Associazione.
- L’Associazione è tenuta alla conservazione della documentazione relativa alle entrate, con
l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti.
- I proventi e le spese connesse ad eventuali attività commerciali o produttive marginali e/o
occasionali saranno gestiti con contabilità separata evidenziati in apposita voce del bilancio
dell’Associazione.
- E’ vietato procedere alla distribuzione anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione,
fondi o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Art. 22
(Liquidazione - Devoluzione dei beni)
- Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria che provvederà
alla nomina di uno o più liquidatori anche fra i non soci.
- In caso di cessazione dell’Associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti, a
norma del Titolo I Cap. , art. del codice civile, ad associazioni od enti con fini analoghi a
quelli dell’Associazione stessa.
- E’ esclusa ogni opportunità di ripartizione tra i soci del patrimonio stesso, mentre le eventuali
passività saranno ripartite, pro quota, tra tutti i soci.
- L’Assemblea Straordinaria delibererà sulla gestione della collezione di opere d’arte raccolta
durante la vita dell’Associazione.
ESERCIZIO FINANZIARIO
Art. 23
(Bilancio preventivo e consuntivo)
- L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- Il Consiglio direttivo deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria:
a) Il bilancio consuntivo relativo all'attività svolta nell’esercizio precedente, (entro tre mesi
dalla chiusura dell'esercizio finanziario ovvero il );
b) Il bilancio preventivo relativo all’attività da svolgere nell’esercizio successivo (entro il 31
marzo di ogni anno).
Entro Novembre di ogni anno il Consiglio Direttivo approva i progetti di bilancio preventivo dell'esercizio successivo e stabilisce l'ammontare delle quote associative per l'anno a venire. Tale bilancio e tale quota dovranno essere approvati in sede di Assemblea dei soci entro il mese di Dicembre.
Entro il mese di Maggio il Consiglio Direttivo dovrà approvare il rendiconto finanziario ed
economico, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Consuntiva entro la fine di Giugno.
- Eventuali avanzi di gestione saranno impiegati nell’attività sociale nell’esercizio successivo
e non potranno in ogni caso essere distribuiti ai soci, nemmeno in forma indiretta.
- Il bilancio consuntivo e preventivo è depositato presso la sede della Organizzazione e può
essere consultato da ogni socio.
Art. 24
(Libri e scritture contabili)
L'Associazione dovrà dotarsi dei seguenti libri e/o scritture contabili:
a) Libro degli associati che sarà composto da diverse sezioni contenenti gli elenchi delle diverse
categorie di associati.
b) Libro delle Assemblee in cui dovranno essere verbalizzate le Assemblee Ordinarie e
Straordinarie e le relative deliberazioni.
c) Libro del Consiglio Direttivo in cui dovranno essere verbalizzate le riunioni del Consiglio
Direttivo e le relative deliberazioni.
d) Libro Cassa in cui saranno annotate tutte le entrate e le uscite dell'Associazione.
e) Registro delle fatture in cui saranno annotate le fatture emesse e le fatture ricevute. L’Associazione, all'occorrenza, può dotarsi di tale registro.
f) Registro dei beni mobili ed immobili acquisiti, ricevuti in dono o per lascito testamentario.
L’Associazione, all'occorrenza, può dotarsi di tale registro.
CONVENZIONI - AFFILIAZIONI - CONSORZI
Art. 25
(Deliberazione e Stipula)
- L’Associazione può stipulare convenzioni, può aderire e consorziarsi con altre associazioni
, organismi o enti esistenti.
- Le convenzioni, le affiliazioni e i consorzi sono deliberati dal Consiglio Direttivo e firmate
dal Presidente che partecipa, per l’Associazione, alla relativa stipula.
GRUPPI DI LAVORO
Art. 26
(Nomina e Funzioni)
- Le proposte delle attività (laboratori artistici, mostre, estemporanee, progetti sul territorio
ecc.) dovranno essere presentate al Presidente che convocherà un‘Assemblea Straordinaria.
- La proposta deve essere discussa e approvata dal Consiglio Direttivo.
- Il gruppo di lavoro nominerà un suo referente che si relazionerà con il Consiglio Direttivo
per tutta la durata del progetto.
CARICHE SOCIALI
Art. 27
(Gratuità e compensi)
- Le cariche sociali sono di norma assunte gratuitamente dai soci e dai loro rappresentanti.
- Eventuali compensi per attività ed incarichi particolari svolti dai soci in relazione alle cariche
sociali ricoperte, sono deliberate dall’Assemblea dei soci o dal Presidente e non potranno mai eccedere i limiti fissati dalla legge.
- I soci che partecipano alle attività dell’Associazione ed offrono delle prestazioni inerenti il proprio campo professionale, potranno ricevere dei compensi previa deliberazione del Consiglio Direttivo.
RESPONSABILITA’
Art. 28
(Responsabilità dei soci)
- I soci che in relazione all’attività svolta dovessero assumere particolari responsabilità, risponderanno in prima persona del proprio operato.
Art. 29
(Responsabilità dell’organizzazione)
- L’Associazione risponde, con i propri beni e con il proprio Fondo Comune, di eventuali
danni a carico di terzi.
COLLEZIONE DI OPERE D’ARTE
Art. 30
L’associazione può comprare opere d’arte considerate di particolare valore artistico,
ricevere opere d’arte in donazione. La collezione può essere messa a disposizione o in affitto.
Le opere donate non possono essere vendute
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 31
(Disposizioni finali)
- Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e delle
altre leggi vigenti in materia.